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arbitrato

di Ferruccio Auletta - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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arbitrato

Ferruccio Auletta

Procedimento che la legge, nei limiti di determinate garanzie irrinunciabili ma non di tutte le ‘norme sulla giurisdizione’, consente a persone ed enti di stabilire autonomamente per ottenere, da uno o più privati di libera designazione (detti arbitri), il giudizio su questione o controversia riferita a situazioni giuridiche e in materia non preclusa a risoluzioni del genere, normalmente con «effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria». Disciplinato dagli artt. 806-840 c.p.c., ampiamente riformati dal d. legisl. 40/2006, l’a. è uno strumento attraverso il quale tutti possono attuare, in modo alternativo rispetto al giudice naturale, il diritto inviolabile di ‘agire in giudizio’ (e, corrispondentemente, il diritto alla difesa), limitatamente a un ordinario procedimento di merito. Finché, dunque, l’a. non sia convenuto dalle parti mediante un formale contratto (compromesso, clausola compromissoria), a ciascuna parte rimane assicurato di poter «agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione».

L’istituto dell’a. non solo è riconosciuto quale manifestazione dell’autonomia degli attori giuridici, ma è ulteriormente garantito, sia perché, per la via della designazione di arbitri, viene consentito un risultato diverso da quello accessibile ai medesimi soggetti per la via direttamente negoziale, sia perché finisce per imporsi nei confronti della stessa funzione giurisdizionale, la quale, a scelta delle parti o degli arbitri, può assumere solo compiti strumentali alla dichiarazione della regola di diritto o equità applicabile al rapporto litigioso. Sotto alcuni profili, però, questa funzione meramente ancillare della giurisdizione non è un risultato opzionale, poiché è la legge che necessariamente sottrae agli arbitri e alla loro decisione, chiamata lodo, alcuni poteri e – rispettivamente – effetti, i quali (diversamente da altri effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria e però conseguibili attraverso il potere degli arbitri) postulino l’immanenza e l’esercizio di potestà pubbliche, e dunque impegnino un monopolio dell’autorità. In modo particolare, è tolta agli arbitri la capacità di determinare l’attuazione del lodo e al lodo la possibilità di riuscire eseguibile da sé stesso, vale a dire di far produrre direttamente, attraverso la cooperazione dello Stato, le pur debite modificazioni della realtà in senso conformativo alla decisione. Infatti, né gli arbitri, in quanto soggetti privati, né il lodo, in quanto atto, sono titolati di per sé a costituire posizioni di dovere in capo a terzi, ovvero in capo agli ufficiali della forza pubblica, poiché quelli della cui collaborazione c’è bisogno per l’esecuzione forzata non possono mai dirsi legalmente richiesti da arbitri o da una parte sulla base del lodo senz’altro. Occorre, a tal fine, che l’autorità giudiziaria «conced[a] l’esecutorietà del lodo», perché solo tale titolo esecutivo conferisce diritto alla collaborazione dell’ufficio competente per l’esecuzione forzata.

Vedi anche
contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... giurisdizione L’attività dello Stato diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione. 1. Cenni storici Nel diritto romano, si intendeva per iurisdictio l’insieme delle facoltà spettanti al magistrato cui era attribuita l’amministrazione della ... Tina Lagostena Bassi (propr. Augusta). - Avvocatessa italiana (Milano 1926 - Roma 2008); nota come "l'avvocato delle donne" per il forte impegno profuso in difesa dei diritti femminili, ha patrocinato in numerosi processi con reati di abuso e stupro combattendo con grande perizia giuridica; si è battuta affinché il reato ... Consulenza bioetica Per il servizio svolto dallo specialista in genetica medica su richiesta di una persona affetta da patologia a trasmissione ereditaria o dei familiari ➔ consulènza genètica. diritto Nel diritto processuale penale, forma di collaborazione per le parti (pubblico ministero e parti private) apportata ...
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Vocabolario
arbitrato
arbitrato s. m. [dal lat. arbitratus -us, der. di arbĭter «arbitro»]. – Ufficio, autorità di arbitro: esercitare, accettare l’a.; anche, il giudizio d’un arbitro: sottomettersi all’arbitrato. Con sign. specifico, nel diritto processuale...
arbitrare
arbitrare v. intr. e tr. [dal lat. arbitrari e arbitrare, der. di arbĭter «arbitro»] (io àrbitro, ecc.; aus. avere). – 1. a. Con uso assol., fare da arbitro, esercitare l’ufficio di arbitro, compiere un arbitrato. Per estens., giudicare...
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