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Archiviazione

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Diritto

Provvedimento con il quale il pubblico ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari, entro i termini di durata massima previsti per il compimento delle indagini, di archiviare la pratica qualora la notizia di reato si manifesti infondata (art. 408 c.p.p.), ovvero manchi una condizione di procedibilità; il reato sia estinto o il fatto non previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.); o quando la Corte di cassazione (Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale) si sia pronunciata in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini (art. 405, co.1 bis, introdotto dalla l. n. 46/2006).

Il pubblico ministero notifica la richiesta alla persona offesa (Vittima del reato), che abbia dichiarato di volerne essere informata, precisando che nel termine di 10 giorni può presentare opposizione e chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio (Camera di consiglio. Diritto processuale penale). Se a seguito dell’udienza il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.

Dopo il provvedimento di archiviazione il pubblico ministero può richiedere al giudice delle indagini preliminari la riapertura delle indagini sulla base di una richiesta motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. Se il giudice risponde affermativamente, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato. Quando l’autore del reato è ignoto, il pubblico ministero presenta al giudice, entro 6 mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Se non rigetta l’istanza, il giudice può pronunciare decreto motivato e se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 415 c.p.p.).

Informatica

Nell’ingegneria informatica, processo che consente di conservare i dati, i documenti ed eventuali altri beni immateriali che siano ritenuti di importanza da un’azienda o un’organizzazione, in condizioni di sicurezza, su supporti di varia natura (magnetici, ottici ecc.), accessibili mediante sistemi informatici. Il processo rappresenta un’evoluzione del classico metodo di a. cartacea, ancora ampiamente in uso in numerosissime organizzazioni e strutture, e per differenziarsi da questo viene spesso chiamato processo di archiviazione elettronica. I principali vantaggi del processo di archiviazione elettronica, rispetto quella cartacea, sono: a) enorme riduzione dello spazio necessario per l’archiviazione, grazie alle capacità dei moderni supporti, di dimensioni anche estremamente ridotte, di immagazzinare grandi quantità di dati in formato digitale; b) possibilità di automatizzare interamente il processo, limitando il ricorso al personale; c) accresciuta possibilità di razionalizzazione e di controllo del processo, che facilita il reperimento del materiale archiviato e l’efficienza complessiva. Grazie alle moderne tecnologie di rete, è inoltre possibile gestire quasi interamente da remoto il processo di archiviazione, che anche per questa motivazione si presta particolarmente bene a essere affidato in outsourcing.

Voci correlate

Camera di consiglio. Diritto processuale penale

Giudice per le indagini preliminari

Indagini preliminari

Pubblico ministero. Diritto processuale penale

Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale

Vittima del reato

Approfondimenti di attualità

Davvero un problema irrisolvibile?  "Vecchie" questioni e "nuovi" progetti in tema di controllo sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Leonardo Suraci

Vedi anche
avocazione Atto con cui un organo gerarchicamente superiore assume su di sé l’esercizio di funzioni spettante a un organo subordinato.  ● Nell’ambito del processo penale, tale potere è esercitato dal procuratore generale, il quale può sostituirsi al pubblico ministero nei seguenti casi (art. 372 c.p.p.): quando ... Giudice per le indagini preliminari Provvede, nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero e della persona offesa dal reato (Vittima del reato). Esemplificativi in tal senso sono il controllo della durata delle indagini preliminari, con decisione sull’eventuale richiesta di proroga; l’applicazione, la revoca, la ... Pubblico ministero. Diritto processuale penale Organo giudiziario costituito dal complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado, inclusi anche quelli davanti alla Corte ... Imputazione diritto Attribuzione di un fatto di reato da parte del pubblico ministero a una o più persone (Imputato). L'imputazione è formulata dal pubblico ministero nel momento in cui esercita l’azione penale e contiene una breve narrazione del fatto, unita all’indicazione delle norme penali che lo disciplinano. ...
Indice
  • 1 Diritto
  • 2 Informatica
  • 3 Voci correlate
  • 4 Approfondimenti di attualità
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
  • PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMI in Informatica
Tag
  • GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • INDAGINI PRELIMINARI
  • CORTE DI CASSAZIONE
Vocabolario
archiviazióne
archiviazione archiviazióne s. f. [der. di archiviare]. – L’atto, il fatto di archiviare, di essere archiviato: a. di una pratica, a. di un caso poliziesco. Nell’uso giudiziario, a. degli atti del procedimento, quella a cui si fa luogo...
archiviare
archiviare v. tr. [der. di archivio] (io archìvio, ecc.). – 1. Mettere in archivio un atto, dopo averlo registrato: a. un documento, un carteggio. 2. Nell’uso giudiziario, passare all’archivio gli atti d’istruttoria di un reato la cui notizia...
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