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CASELLARIO GIUDIZIALE

di Giuseppe Bettiol - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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CASELLARIO GIUDIZIALE (IX, p. 297)

Giuseppe Bettiol

GIUDIZIALE Sempre rimanendo fermi gli scopi giudiziarî, amministrativi e scientifici, l'istituto è ora disciplinato dal libro IV, titolo 11, capo iv del codice di procedura penale del 1930 e dalle disposizioni regolamentari contenute nel r. decr. 18 giugno 1931, n. 778. Il servizio del casellario è affidato agli uffici locali esistenti presso le procure del re e all'ufficio centrale presso il Ministero della giustizia, al quale spettano poteri di coordinamento e di controllo.

La nuova legislazione contiene innovazioni per quanto riguarda i provvedimenti da iscriversi nel casellario. In materia penale è disposta anche l'iscrizione: delle ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del Pubblico Ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna; delle sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunciate dalla Corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione; dei provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; dei decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza. In materia civile devono essere iscritti anche i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero dell'interdetto e inabilitato in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti; in materia commerciale le sentenze di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito. Devono, da ultimo, essere iscritti anche i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. L'eliminazione delle iscrizioni dal casellario ha luogo quando dalla nascita della persona alla quale si riferiscono sono trascorsi novant'anni, o appena si ha notizia della sua accertata morte.

Vedi anche
condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... Persona fisica e persona giuridica Nel linguaggio giuridico, con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi. La persona fisica viene a esistenza nel ... Corte di cassazione Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola conflitti di competenza e di attribuzione, adempiendo agli altri compiti conferitigli dalla legge ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ...
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Vocabolario
casellàrio
casellario casellàrio s. m. [der. di casella]. – 1. Scaffale diviso in tante caselle, per disporvi ordinatamente carte, documenti o altri oggetti. In partic.: a. C. postale, quello in cui viene smistata, cioè distribuita, la corrispondenza...
giudiziale
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