• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Cessione del contratto

Enciclopedia on line
  • Condividi

Negozio giuridico, introdotto nel diritto italiano dal codice civile del 1942, attraverso cui si opera il trasferimento di un rapporto contrattuale nella sua interezza. Tale trasferimento può avvenire su iniziativa di una qualsiasi delle parti che hanno dato vita al contratto, ma occorre: a) che da questo derivino obbligazioni corrispettive; b) che queste ultime non siano ancora state eseguite; c) che l’altra parte vi consenta. L’istituto dà dunque luogo a un negozio plurilaterale, a formare il quale occorrono le volontà di cedente, cessionario e ceduto. Quest’ultimo può dare il proprio consenso successivamente all’accordo fra cedente e cessionario, e allora la cessione è immediatamente efficace nei suoi confronti; ovvero preventivamente, nel qual caso occorre che gli venga data comunicazione del perfezionamento del negozio. La comunicazione non è necessaria se il ceduto abbia prestato preventivamente il proprio consenso in un documento nel quale sia stata inserita la clausola all’ordine, essendo sufficiente la girata del documento per perfezionare la cessione. Con la cessione il cedente viene liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti del ceduto, subentrando al suo posto, anche in queste, il cessionario. Il cedente dovrà garantire al cessionario soltanto la validità del contratto, ma può assumere anche la garanzia dell’adempimento, rispondendo allora come un fideiussore (artt. 1406 ss. c.c.).

Voci correlate

Autonomia privata

Causa del negozio giuridico

Vedi anche
Autonomia privata L’autonomia privata costituisce un concetto fondamentale del diritto: in generale, è il potere dei privati di regolare liberamente i propri interessi e di decidere della propria sfera giuridica, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. In base al rapporto tra soggetto privato ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ...
Tag
  • AUTONOMIA PRIVATA
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • CODICE CIVILE
  • OBBLIGAZIONI
  • FIDEIUSSORE
Vocabolario
cessióne
cessione cessióne s. f. [dal lat. cessio -onis, der. di cedĕre «cedere»]. – Atto con cui si cede ad altri un bene materiale o immateriale. Il termine è particolarmente usato in diritto per indicare istituti diversi, che hanno in comune...
contratto di espansione
contratto di espansione loc. s.le m. Strumento di programmazione aziendale, basato su un accordo tra impresa e governo, che consente anche di programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale indicare il numero dei lavoratori da assumere...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali