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Nell’esperienza giuridica romana, il processo di età imperiale, che si affiancò inizialmente a quello repubblicano, sancito nell’ordo della legge Giulia del 17 a.C., e finì quindi per soppiantarlo del tutto, sia nella prassi metropolitana sia in quella delle province. Invalso, fin dall’epoca di Augusto, in campo tanto civile quanto criminale, si connotò per il carattere di maggior ufficialità e diede luogo a notevoli differenze rispetto al processo formulare (➔ formula), con il quale pure coesistette a lungo. La c., infatti, fu instaurata anche senza la collaborazione del convenuto, in contumacia del quale il processo poteva ora svolgersi. Venne inoltre a mancare la tradizionale distinzione in due fasi, in iure e apud iudicem, dal momento che il rito si celebrava, fino alla sua naturale conclusione della sentenza emessa dal funzionario, sotto la direzione di quest’ultimo, senza che la decisione fosse mai affidata (tranne in casi assai rari) a giudici diversi o ad arbitri.

Oltre alla progressiva enucleazione di regole in materia di valutazione delle prove, la c. offrì al giudice la possibilità di pronunciare verdetti eseguibili in forma specifica – non aventi necessariamente a contenuto, dunque, il pagamento di un equivalente pecuniario – giacché a decidere la controversia non era più un privato, pur incaricato dal pretore, ma un soggetto titolare di imperium, delegato direttamente dall’imperatore o da un funzionario di grado superiore. A questi poteva appellarsi la parte soccombente, in caso di sentenza ritenuta ingiusta; facoltà, questa, che non era invece data rispetto alle decisioni adottate dal iudex privatus o, in ambito criminale, dalla giuria di una quaestio perpetua.

Vedi anche
principato Il governo esercitato da un principe; il territorio soggetto alla giurisdizione di un principe o di un sovrano assoluto. 1. Il principato dell’antica Roma Con riferimento all’esperienza giuridico-politica di Roma antica, il termine principato indica la prima fase dell’età imperiale, sorta dal compromesso ... diritto romano Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica. Il romano, dirittoromano, diritto fu riordinato dall'imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis. Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l'eredità più importante del romano, dirittoromano, diritto, ma tali raccolte in realtà ... imperium Nell’antica Roma, potere assoluto di governo, originariamente illimitato, riconosciuto in età repubblicana, in campo sia militare sia civile, ad alcuni tra i magistrati di volta in volta eletti (consoli, pretori, eventualmente il dittatore e altri magistrati straordinari) e ancor prima ai re etruschi. ... Provincia Diritto La provincia è l’ente territoriale intermedio tra Comune e Regione. Ai sensi dell’art. 114 Cost. le Province - così come i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni – sono “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”(co. 2). A seguito della ...
Categorie
  • STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO in Diritto
Tag
  • IMPERIUM
  • PRETORE
Vocabolario
èxtra-, èxtra
extra-, extra èxtra-, èxtra [dal lat. extra «fuori»]. – 1. Nel sign. originario, «(che è) fuori di», si adopera per lo più come prefisso, in parole dotte di formazione moderna quali extradotale, extragiudiziale, extraparlamentare, extrauterino,...
extra-large
extra-large 〈ekstrëlàaǧ〉 (o extralarge) locuz. ingl. [comp. di extra «extra» e large «grande»], usata in ital. come agg. (e pronunciata comunem. 〈èkstra làrǧ〉). – Di capo d’abbigliamento, di misura molto grande (con grafia abbrev., XL),...
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