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Conciliazione amministrativa

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Istituto di tipo oblatorio volto a conciliare le sanzioni amministrative attraverso il pagamento volontario di una somma di denaro entro un termine prefissato a partire dalla contestazione. In particolare, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981, il trasgressore o l’obbligato in solido, entro 60 giorni dalla contestazione immediata – o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione –, può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione. Qualora non sia previsto un minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari a un terzo del massimo, come disposto dal primo comma del medesimo articolo. Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. In passato, l’istituto è stato oggetto di alcune pronunce della Corte costituzionale con riferimento a provvedimenti legislativi che, nel prevedere l’irrogazione di sanzioni amministrative, non avevano pure disciplinato la possibilità di ricorrere alla conciliazione amministrativa (sentenza n. 121/1977, che ha negato un contrasto di tale mancata previsione con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa). Tali questioni sono oggi superate dal fatto che l’art. 16 della l. n. 689/1981 ammette il ricorso alla conciliazione amministrativa anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della predetta legge non consentivano l’oblazione.

Voci correlate

Sanzioni amministrative

Vedi anche
condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ... Provvedimento decisorio Nel diritto, quel provvedimento che decide una controversia. Il provvedimento decisorio per eccellenza è la sentenza di merito con la quale il giudice definisce la controversia innanzi a lui proposta (art. 132 c.p.c.). Tuttavia, non mancano casi in cui la funzione decisoria è esercitata dal giudice ... Patti lateranensi Per Patti lateranensi si intendono gli accordi stipulati nel 1929 (e resi esecutivi con la Patti lateranensi n. 810/1929) tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si è posta fine alla c.d. questione romana. A seguito di essi, la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato ... procedimento In diritto, serie di atti tra loro collegati e rivolti al conseguimento di uno stesso fine, tale per cui a ogni atto (o gruppo di atti) interno alla serie è riconducibile un’efficacia giuridica di tipo propulsivo (cioè necessaria al compimento dell’atto successivo) nell’ambito della successione che compone ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
conciliazióne
conciliazione conciliazióne s. f. [dal lat. conciliatio -onis]. – 1. Il conciliare o il conciliarsi (nel sign. proprio); pacificazione: adoperarsi per la c. degli animi; tentare una c., venire a una conciliazione. Per antonomasia, la Conciliazione,...
conciliare¹
conciliare1 conciliare1 agg. [der. di concilio]. – 1. a. Di un concilio, dei concilî: atti c.; favorevole al concilio: dottrina c. (v. conciliarismo). b. Che prende parte a un concilio: padri c., i vescovi e prelati partecipanti a un concilio...
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