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Convenzioni matrimoniali

Enciclopedia on line
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Patti diretti a regolare il regime patrimoniale della famiglia. La riforma del diritto di famiglia (avvenuta con l. 19 maggio 1975, n. 151), secondo la quale il regime legale patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni, pare limitare l’ambito delle convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c. a quello delle sole convenzioni che derogano al regime legale dei rapporti patrimoniali fra coniugi, cioè a quelle che regolano la proprietà o l’acquisto dei beni fra coniugi. Le convenzioni sono rimaste contratti formali, dovendo essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità (art. 162 c.c.). A differenza, poi, della norma precedente la riforma del diritto di famiglia, le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo. Il loro cambiamento successivo alla celebrazione del matrimonio è soggetto ad autorizzazione del giudice. Le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni sono soggette a pubblicità, o mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio o a mezzo dei registri immobiliari e mobiliari. La inosservanza delle norme relative alla pubblicità importa l’inopponibilità delle convenzioni ai terzi. La modifica delle convenzioni ha effetto solo se l’atto pubblico è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parte delle convenzioni medesime o dei loro eredi. La morte di un coniuge dopo che ha consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni non impedisce che la modifica abbia effetto se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso e vi sia l’omologazione del giudice. In osservanza di una sentenza della Corte Costituzionale, l’art. 164 c.c. è stato modificato consentendo ai terzi di provare la simulazione delle convenzionali matrimoniali. Anche l’art. 165 c.c., che riguarda la capacità del minore, è stato modificato per adeguarlo alle innovazioni relative alla maggiore età ed alla potestà dei genitori.

Voci correlate

Autonomia privata

Comunione dei beni tra coniugi

Fondo patrimoniale

Matrimonio. Diritto civile

Separazione dei beni tra coniugi

Vedi anche
Separazione dei beni tra coniugi Con la riforma del regime patrimoniale della famiglia introdotta dalla l. n. 151/1975, la separazione dei beni acquistati durante il matrimonio costituisce un regime convenzionale che i coniugi possono scegliere, derogando a quello legale della comunione dei beni. In base all’art. 215 Separazione dei ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... Fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) è un istituto introdotto nell’ordinamento italiano con la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) in sostituzione del patrimonio familiare, che aveva avuto in pratica limitate applicazioni. Il fondo patrimoniale può essere costituito sia ... comunióne dei bèni comunióne dei bèni Regime legale patrimoniale tra coniugi, in virtù del quale, mancando una diversa convenzione matrimoniale, cadono in comunione dei beni dei comunione dei beni gli acquisti effettuati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, esclusi i beni personali o derivanti ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • SEPARAZIONE DEI BENI
  • CORTE COSTITUZIONALE
  • FONDO PATRIMONIALE
  • COMUNIONE DEI BENI
  • AUTONOMIA PRIVATA
Vocabolario
matrimoniale
matrimoniale agg. [dal lat. tardo matrimonialis]. – 1. Che si riferisce al matrimonio, come unione legittima dell’uomo con la donna: dispensa m. (v. dispensa1); diritto m., quello che disciplina il matrimonio; diritti m., quelli che derivano...
matrimonialista
matrimonialista s. m. e f. [der. di matrimoniale] (pl. m. -i). – Avvocato esperto in diritto matrimoniale.
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