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Decreto penale di condanna

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Procedimento speciale disciplinato dagli art. 459-464 c.p.p., il decreto penale di condanna risponde alle esigenze di massima semplificazione ed economia processuale perseguite dal c.p.p. del 1988. Si caratterizza, infatti per l’assenza dell’udienza preliminare e del dibattimento e per la possibilità di instaurare un giudizio sulla sola base degli atti delle indagini preliminari presenti nel fascicolo del pubblico ministero. I presupposti richiesti per l’instaurazione di questo rito sono: la perseguibilità d’ufficio o a querela (validamente proposta) dei reati; l’applicazione della sola pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva breve ai sensi della l. n. 689/1981; la non decorrenza di un termine superiore ai 6 mesi dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale il reato è stato attribuito; l’evitabilità della misura di sicurezza conseguente la condanna. La richiesta di decreto penale di condanna può essere avanzata esclusivamente dal pubblico ministero. Salvo concorrano le condizioni di proscioglimento indicate dall’art. 129 c.p.p., il giudice può rigettare la domanda per insussistenza dei presupposti o perché la pena risulta eccessiva e inadeguata; se, invece accoglie la richiesta, posto che non ha la facoltà di modificare la pena indicata dalla pubblica accusa, il giudice emette decreto di condanna applicando la pena pecuniaria nella misura proposta dal pubblico ministero. Il decreto di condanna non introduce quindi il giudizio, ma costituisce il provvedimento finale con cui si può irrogare una pena pecuniaria diminuita sino alla metà del minimo edittale. La riduzione della pena ha natura premiale in quanto finalizzata a disincentivare l’opposizione dell’imputato. Questi, infatti, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto, può proporre opposizione e chiedere al giudice il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. (Patteggiamento). Proponendo l’opposizione, l’imputato si espone al rischio di subire un trattamento sanzionatorio diverso e più rigoroso rispetto a quello stabilito nel decreto e di perdere i benefici concessi. Ulteriori effetti premiali sono stati introdotti dalla l. n. 479/1999: l’esenzione dalle spese processuali, l’inapplicabilità di pene accessorie, la comminazione della confisca solo se obbligatoria, l’estinzione del reato in 5 anni per i delitti e in 2 per le contravvenzioni.

Voci correlate

Delitto

Contravvenzione

Vedi anche
Giudizio immediato Procedimento speciale disciplinato dagli artt. 453-458 c.p.p. Si contraddistingue per la mancanza dell’udienza preliminare e conseguentemente per l’accelerazione dell’instaurazione del dibattimento. Tipicamente il giudizio immediato viene richiesto dal Pubblico ministero quando la prova appare evidente, ... Giudizio abbreviato Introdotto nel codice di procedura penale del 1988, il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento qualificato speciale in quanto non dà luogo al momento dibattimentale, ma, su richiesta dell’imputato, può essere definito nella fase dell’udienza preliminare e permette di attribuire valore ... Imputazione diritto Attribuzione di un fatto di reato da parte del pubblico ministero a una o più persone (Imputato). L'imputazione è formulata dal pubblico ministero nel momento in cui esercita l’azione penale e contiene una breve narrazione del fatto, unita all’indicazione delle norme penali che lo disciplinano. ... Udienza preliminare Fase del procedimento penale funzionale ad assicurare che un giudice (Giudice dell'udienza preliminare) controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero (art. 416-437 c.Udienza preliminareUdienza preliminare). Nell’ambito di tale udienza il giudice ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
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  • INDAGINI PRELIMINARI
  • UDIENZA PRELIMINARE
  • GIUDIZIO ABBREVIATO
  • GIUDIZIO IMMEDIATO
  • PUBBLICO MINISTERO
Vocabolario
decréto
decreto decréto s. m. [dal lat. decretum, der. di decernĕre «deliberare» (comp. di de- e cernĕre «distinguere»), part. pass. decretus]. – 1. Atto deliberativo o ordinatorio emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria: firmare, emettere,...
condanna
condanna s. f. [der. di condannare]. – 1. a. Atto del condannare; in partic., nel processo penale, sentenza con cui il giudice infligge una pena all’imputato riconosciuto colpevole; nel processo civile, sentenza o decreto con cui il giudice...
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