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Dichiarazione dei diritti dell'uomo

Dizionario di Storia (2010)
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Dichiarazione dei diritti dell'uomo


Dichiarazione dei diritti dell’uomo

Documento contenente l’enunciazione dei principi fondamentali delle libertà civili e politiche dell’uomo. I diritti di libertà e di uguaglianza giuridica furono riconosciuti, sulla scorta del giusnaturalismo, come «diritti naturali, essenziali e inalienabili», che ogni uomo porta con sé come membro di una società, nei Bills of rights proclamati tra il 1776 e il 1783 dalla Virginia, dal Maryland, dalla Carolina del Nord, dal Vermont e da altre colonie americane nel corso della guerra di indipendenza e poi trasfusi nel Bill of rights americano del 1791, apposto alla Costituzione degli Stati Uniti. Nel frattempo essi erano stati oggetto della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, redatta dal marchese La Fayette, varata dall’Assemblea costituente francese (1789) e premessa alla Costituzione del 1791. C’era in queste dichiarazioni una concezione universalistica della natura dei diritti, derivata dalle dottrine giusnaturalistiche, che li riteneva validi per ogni tempo e per ogni Paese in base a leggi di natura superiori alle singole istituzioni positive, e che era nuova rispetto all’antica tradizione delle chartae libertatum dell’età comunale e di quella inglese della Magna Charta libertatum, imposta dal clero e dalla nobiltà al re Giovanni Senzaterra nel 1215. Questa riconosceva autonomie e libertà a favore di alcuni ceti e categorie di sudditi, come, sia pure con raggio di azione ben più ampio, fecero anche l’Habeas corpus act (1679) e, soprattutto, il Bill of rights (1689), accettato da Guglielmo d’Orange all’atto di ricevere la corona dal Parlamento inglese e fondante il primo ordinamento politico liberal-costituzionale della storia. Le dichiarazioni americana e francese, entrambe derivanti da rivoluzioni violente, avevano ben altra portata, definendo il concetto dell’eguaglianza tra gli esseri umani sia in senso filosofico, sia nel senso della parità giuridica di tutti i cittadini di fronte alla legge, e i diritti attinenti alla libertà di culto, di riunione, di associazione, movimento, inviolabilità della proprietà, residenza, comunicazione ecc. come un insieme di diritti universalmente valido, per inviolabile legge naturale. Al centro della Dichiarazione francese, inoltre, è il concetto di «sovranità popolare», che riprende la rousseauiana «volontà generale» ed esclude il diritto divino dei sovrani ma anche il dominio incontrollato dei governanti. Nelle costituzioni successive, abbandonato l’uso di premettere dichiarazioni generali e astratte, i diritti della persona sono stati formulati in disposizioni più concrete e puntuali, tali da risultare di efficacia immediatamente percettiva, come accade nella Costituzione italiana del 1948. Dopo la Seconda guerra mondiale, il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali sono affidati soprattutto ad atti di diritto internazionale, in particolare ad alcune dichiarazioni sottoscritte dagli Stati membri della comunità internazionale, in primo luogo dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) adottata dall’Assemblea generale dell’ONU. Anche in sede regionale sono stati creati dispositivi idonei al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani (per es., la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, adottata a Roma nel 1950, più volte aggiornata e inserita nei nuovi trattati costitutivi dell’Unione Europea). Nell’ambito dell’UE, i diritti umani sono stati enfatizzati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000).

Vedi anche
clero Complesso delle persone che appartengono all’ordine sacerdotale di una religione o di una Chiesa. In base all’ordinamento canonico (can. 232-239 e art. 4 del Nuovo concordato), fanno parte del clero cattolico diaconi, presbiteri e vescovi, ossia quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine ... Rivoluzione americana Rivoluzione di carattere nazionale e istituzionale che oppose le tredici colonie britanniche dell'America Settentrionale alla madrepatria e che segnò la nascita degli Stati Uniti. le originiDopo la guerra dei Sette anni (1756-63), durante la quale i coloni avevano sostenuto attivamente la Gran Bretagna ... Diritto internazionale Il diritto internazionale è il sistema di norme e principi volti a regolare i rapporti tra Stati e altri soggetti internazionali. La sua nascita è storicamente legata alla formazione degli Stati sovrani e indipendenti, che, in seguito alla Pace di Westfalia (1648), hanno dato vita al primo nucleo della ... proprietà proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. antropologia La nozione di proprieta, così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile ...
Categorie
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Vocabolario
dichiarazióne
dichiarazione dichiarazióne s. f. [dal lat. declaratio -onis]. – 1. a. L’atto del dichiarare, nei sign. 1, 2 e 3 del verbo, e le parole o lo scritto con cui si dichiara: fare una d., e, in senso più impegnativo, rilasciare una d. (spec....
diritto²
diritto2 diritto2 (ant. dritto) s. m. [uso sostantivato dell’agg. prec.]. – 1. In senso ampio, nel linguaggio letter. (non quindi come termine tecnico del linguaggio giur.), ciò che è giusto, o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto,...
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