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Diritto di superficie

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Diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione di cui si acquista la proprietà. Introdotto nel nostro ordinamento dal codice civile del 1942, trova la sua definizione generale nell’art. 952, in base al quale il proprietario può costituire il diritto di fare o mantenere una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà oppure può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Nel primo caso, si parla anche di superficie in senso stretto, o ius aedificandi (sul suolo altrui); nel secondo, si parla anche di superficie in senso lato, o proprietà superficiaria. Se il diritto di superficie è stato costituito a tempo determinato, si estingue (così come i diritti reali imposti dal superficiario) alla scadenza del termine e il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione. Il diritto di superficie può estinguersi anche per il perimento della costruzione (nel caso di specifico patto tra le parti), per prescrizione in conseguenza del non uso protratto per 20 anni, per rinuncia, per consolidazione o confusione. Per evitare ogni ostacolo al progresso agricolo il codice vigente, a differenza di quello abrogato, vieta la costituzione o il trasferimento della proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. Le disposizioni sulla superficie si applicano anche nel caso in cui sia concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al di sotto del suolo altrui.

Voci correlate

Diritto soggettivo

Diritto di palco

Proprietà. Diritto civile

Vedi anche
Diritti reali. Diritto internazionale privato La l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato disciplina la materia dei diritti reali al capo 8°, artt. 51-55. Essa detta un criterio di collegamento generale (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), che è quello della legge del luogo di situazione ... Ipoteca Diritto reale a favore di un creditore su beni o su diritti relativi a beni immobili o mobili registrati del debitore, o di un terzo che lo garantisce, al fine di assicurare con la vendita forzata dei medesimi l’adempimento di una obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, ... proprietà proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. antropologia La nozione di proprieta, così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • DIRITTO CIVILE
  • CODICE CIVILE
Vocabolario
ordine
ordine órdine s. m. [lat. ōrdo ōrdĭnis]. – 1. a. Disposizione regolare di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio organico e ragionato, rispondente a fini di praticità, di opportunità, di armonia, e sim.: mettere,...
tèmpo
tempo tèmpo s. m. [lat. tĕmpus -pŏris, voce d’incerta origine, che aveva solo il sign. cronologico, mentre quello atmosferico (cfr. al n. 8) era significato da tempestas -atis]. – 1. L’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo...
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