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Disposizione e norma. Diritto costituzionale

Enciclopedia on line
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La distinzione tra una disposizione e una norma riflette la dialettica tra legislazione e interpretazione (lex e interpretatio, secondo la terminologia utilizzata dai giuristi medioevali) o, per dirla in altri termini, tra il «diritto astratto» e il «diritto concreto», secondo O. Bähr, ovvero ancora, secondo una distinzione formulata da Pound, tra il «diritto nei libri» e il «diritto in azione».

In linea di massima, per disposizione si intende la proposizione normativa (o enunciato) contenuta in un testo e per norma ciò che risulta a seguito dell’attività interpretativa di una disposizione. Questa problematica, anche se risalente addirittura al periodo del ius commune (da cui il noto brocardo «in claris non fit interpretatio»), è stata affrontata dalla dottrina giuridica italiana con particolare attenzione a partire dagli anni cinquanta del Novecento, attraverso il ricorso alla distinzione tra «testo» e «norma». Secondo una parte della dottrina, fortemente influenzata da una visione giuspostivistica tendente ad enfatizzare il testo scritto, a scapito dell’attività interpretativa, e a ridurre l’ermeneutica a un’attività meramente passiva e dichiarativa della c.d. volontà del legislatore, ad una disposizione non avrebbe potuto non corrispondere che una e una sola norma e tale norma si sarebbe trovata già contenuta nel testo stesso. Tuttavia, a partire dalla fondamentale analisi di V. Crisafulli, si è fatta strada la consapevolezza che tra una disposizione e una norma non vi sia un parallelismo perfetto: ad una norma, infatti, possono corrispondere più disposizioni (tale è il caso, ad esempio, quando si parla di un «combinato disposto della disposizione X e della disposizione Y»), così come, d’altro canto, ad una disposizione possono corrispondere norme diverse, alcune delle quali anche incompatibili tra loro, per arrivare addirittura al caso-limite dell’esistenza di «norme senza disposizioni» (come, secondo lo stesso Crisafulli, le norme consuetudinarie e, soprattutto, i principi).

La distinzione tra disposizioni e norme ha poi assunto un’importanza fondamentale con l’istituzione della Corte costituzionale: è stato infatti osservato che oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sono non sempre le disposizioni, quanto proprio le norme: di tale mutamento sono espressione eminente le c.d. sentenze interpretative (di accoglimento e di rigetto) e tutte le nuove tipologie di sentenze (manipolative, additive, sostitutive ecc.), le quali – andando ben al di là della concezione di H. Kelsen del giudice costituzionale come di un legislatore negativo – incidono per l’appunto, non sul testo delle disposizioni legislative, ma soltanto sul loro significato.

Voci correlate

Corte costituzionale

Vedi anche
disposizione diritto In diritto costituzionale, proposizione normativa (o enunciato) contenuta in un testo, usualmente distinta dalla norma, che risulta invece dall’attività interpretativa delle diverse disposizioni. ● La distinzione tra una disposizione e una norma riflette la dialettica tra legislazione e interpretazione ... legislazióne legislazióne Formazione delle leggi ma anche, e più frequentemente, complesso delle leggi di un determinato paese, di una data epoca, di un particolare regime. Anche, insieme di norme, disposizioni che regolano determinati rami dell'attività sociale (per es. legislazione mineraria, legislazione sociale ... giurista Esperto del diritto, ossia colui che esercita un'attività professionale avente come oggetto la scienza giuridica (avvocato, giudice, notaio, professore). Il giurista, attraverso lo studio e l'interpretazione dei principi e delle regole posti a fondamento del diritto, ne individua il senso adeguato ai ... Vezio Crisafulli Giurista italiano (Genova 1910 - Roma 1986). Dapprima magistrato (1933-39), ha insegnato diritto costituzionale e diritto pubblico nelle univ. di Trieste e Roma ed è stato giudice della Corte costituzionale (1968-77). Studioso acuto, insieme a C. Esposito e a C. Mortati, dei problemi posti dalla nuova ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • ERMENEUTICA
  • IUS COMMUNE
Vocabolario
costituzionale
costituzionale agg. [der. di costituzione]. – 1. a. Regolato e determinato da una costituzione politica: governo c., forma di governo in cui la potestà governativa è attribuita, mediante una ripartizione di funzioni, a più organi, i quali...
nòrma
norma nòrma s. f. [dal lat. norma «squadra» (come strumento) e fig. «regola»]. – 1. In origine, con sign. non più in uso, strumento adoperato da tecnici e operai per tracciare misure e rapporti di linee e di angoli; squadra: fare a norma,...
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