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Giudizio di verificazione

Enciclopedia on line
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A seguito della formale negazione della scrittura o della sottoscrizione da parte di colui contro cui è prodotta la scrittura privata, la controparte, se intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione in un apposito giudizio (giudizio di verificazione).

L’art. 220 c.p.c. stabilisce che sull’istanza di verificazione deve sempre decidere il collegio; tuttavia, l’art. 9, co. 2, c.p.c. tra le materie di competenza esclusiva del tribunale non pone il giudizio di verificazione (ma solo la querela di falso), né nell’ambito delle disposizioni espressamente dedicate alla verificazione viene prevista l’eventuale sospensione del giudizio ove penda davanti al giudice di pace. Da ciò si desume che l’istanza debba essere decisa dal collegio solo se il procedimento penda davanti al tribunale. Né sembra che ci sia una competenza esclusiva del tribunale se l’istanza venga proposta in via principale: perciò soccorrono necessariamente i criteri della competenza per valore. L’istanza per la verificazione può essere proposta in via incidentale o principale (in quest’ultimo caso, se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore); si devono proporre i mezzi di prova che si ritengono utili e produrre o indicare le scritture che possono servire da comparazione. Relativamente a quest’ultime, in mancanza di accordo delle parti il giudice ammette quelle scritture la cui provenienza sia riconosciuta ovvero accertata con sentenza o per atto pubblico. Il giudice nomina un consulente tecnico, alla cui presenza può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura. Se la parte invitata non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta. La scrittura privata riconosciuta in giudizio fa piena prova fino a querela di falso e il giudice che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata può condannarla al pagamento di una pena pecuniaria.

Voci correlate

Querela di falso

Scrittura privata. Diritto civile

Vedi anche
Querela di falso Nel processo civile, la querela di falso toglie l’efficacia di prova legale all’atto pubblico e alla scrittura privata, in quanto è un procedimento che accerta la falsità di questi documenti. Ciò sia che si tratti di falsità materiale, ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà e le risultanze estrinseche ... Scrittura privata Diritto civile La scrittura privata è un documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della sottoscrizione apposta dalla medesima. Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo della scrittura può essere ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Atto pubblico. Diritto civile L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (artt. 2699-2701 Atto pubblico. Diritto civileAtto pubblico. Diritto civile). Nel nostro ordinamento numerosi atti e ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • SCRITTURA PRIVATA
  • QUERELA DI FALSO
  • DIRITTO CIVILE
Vocabolario
verificazióne
verificazione verificazióne s. f. [der. di verificare]. – Forma che concorre con verifica sia nel linguaggio com. sia in quello scient. e tecn., rispetto alla quale è ormai meno frequente e ha usi più elevati e limitati: v. (o più spesso...
giudìzio
giudizio giudìzio (ant. giudìcio, iudìcio) s. m. [dal lat. iudicium, der. di iudex -dĭcis «giudice»]. – 1. a. L’attività logica del giudice, consistente nell’applicare le norme di legge al fatto da lui accertato: g. di fatto, se le questioni...
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