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Giuramento. Diritto processuale civile

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Nel processo civile il giuramento è un mezzo di prova. Può essere decisorio, suppletorio o estimatorio.

Il giuramento decisorio è la prova con cui una parte è invitata dalla controparte a giurare personalmente sui fatti costitutivi della domanda giudiziale in materia di diritti disponibili. Si tratta di fatti a lei favorevoli, da cui dipende la decisione dell’intera causa o di parte di essa e che non riguardano illeciti o l’esistenza di un contratto a forma scritta ad substantiam (art. 2739 c.c.). Si ha, invece, il giuramento suppletorio quando è il giudice a ordinare a una parte di giurare sui fatti di causa non pienamente provati, ma nemmeno completamente sforniti di prova. Infine, il giuramento si definisce estimatorio quando il giudice lo deferisce a una delle parti al fine di stabilire il valore della cosa domandata quando questo, per impossibilità anche soggettiva della parte, non sia altrimenti determinabile (art. 2736, co. 2, c.c.).

L’atto con cui si invita la parte a giurare è il deferimento (art. 233 c.p.c.). Il deferimento del giuramento decisorio può farsi in qualsiasi stato e grado del processo, deve essere fatto personalmente, per articoli separati, in modo chiaro e preciso ed è revocabile fino a che la parte non sia pronta a giurare. Colui a cui è stato deferito il giuramento decisorio può a sua volta riferirlo alla controparte, sullo stesso fatto, nei limiti fissati dal codice civile (art. 2739). La parte che ha deferito o riferito il giuramento decisorio non può revocarlo quando l’avversario si sia dichiarato pronto a prestarlo. Se la parte cui il giuramento decisorio è deferito o riferito, senza giusto motivo, si rifiuta di prestarlo o non si presenta all’udienza all’uopo fissata, viene dichiarata soccombente su quanto avrebbe dovuto giurare.

Una volta esperito giuramento, i fatti in esso dichiarati veri sono da considerare accertati e vincolanti per il giudice e a nulla rileverebbe un’eventuale prova contraria. Se venisse accertata la sua falsità, non si potrebbe ottenere la revocazione della sentenza civile (art. 2738 c.c.), ma il soccombente potrebbe chiedere solo il risarcimento dei danni.

Voci correlate

Prova. Diritto processuale civile

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). giuramento Nella sua nozione fondamentale, invocazione della divinità come testimone della verità di quanto si afferma (giuramento assertorio) o come mallevadrice e vindice di una promessa o di un voto (giuramento promissorio). In senso più generico, forma solenne di affermare e promettere, che impegna la propria ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Revocazione. Diritto processuale civile Nel diritto processuale, uno dei mezzi per impugnare le sentenze. Disciplinata dagli artt. 395 e ss. c.Revocazione. Diritto processuale civilec, è un’impugnazione a critica vincolata, essendo possibile solo per i motivi tassativamente indicati nell’art. 395. Sono impugnabili con la revocazione, le sentenze ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • GIURAMENTO DECISORIO
  • DOMANDA GIUDIZIALE
  • PROCESSO CIVILE
  • CODICE CIVILE
Vocabolario
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
giuramento
giuramento giuraménto s. m. [dal lat. tardo iuramentum, der. di iurare «giurare»]. – Nella sua nozione fondamentale, atto e formula con cui si invoca la divinità a testimone della verità di quanto si afferma (g. assertorio) o come mallevadrice...
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