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Impugnazioni. Diritto processuale civile

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In generale, attività processuale, successiva a una precedente fase del procedimento, che si svolge su istanza di una delle parti ed è diretta a controllare la giustizia della precedente decisione giurisdizionale. Nel diritto processuale civile, l’art. 324 c.p.c. stabilisce che i mezzi per impugnare le sentenze sono, oltre al regolamento di competenza, l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo. La più importante classificazione in materia è quella che distingue i mezzi di impugnazione in ordinari e straordinari.

I mezzi di impugnazione ordinari sono quelli la cui proponibilità condiziona il passaggio in giudicato (Cosa giudicata. Diritto processuale civile) della sentenza (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395). I mezzi di impugnazione straordinari possono invece essere proposti indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (revocazione per i motivi indicati nei nr. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, opposizione di terzo).

Fatta eccezione per l’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, co. 1), per la quale non vi è alcun termine, il diritto d’impugnare la sentenza va esercitato entro 30 giorni (cosiddetto termine breve) per l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, co. 2; entro 60 giorni per il ricorso in cassazione. Il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza (tranne per i casi previsti nei nn. 1, 2, 3, e 6 dell’art. 395 e negli art. 397 e 404, co. 2). In alcuni casi è previsto il cosiddetto termine lungo: l’art. 327, co. 1, stabilisce infatti che, indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo che siano decorsoi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Litisconsorzio in sede di gravame. - La disciplina distingue il caso in cui la sentenza è stata pronunciata tra più parti in ‘causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti’, da quello nel quale invece si tratta di ‘cause scindibili’. Nel primo caso (art. 331) la sentenza deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti, pena l’inammissibilità dell’impugnazione. Nel secondo (art. 332) va notificata a tutte le parti in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa; in assenza di tale notifica si ha una sospensione del processo fino a quando per queste parti non siano decorsi i termini per l’impugnazione.

Impugnazioni incidentali. - L’istituto delle impugnazioni incidentali è disciplinato dagli artt. 333-335. L’art. 333 sancisce innanzitutto il principio dell’onere dell’impugnazione incidentale, prevedendo che le parti che hanno ricevuto le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. L’art. 334 autorizza alcune delle parti su cui grava l’onere dell’impugnazione incidentale (quelle contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331) a proporre l’impugnazione anche quando per esse sia decorso il termine o quando abbiano fatto acquiescenza alla sentenza (cosiddette impugnazioni incidentali tardive). In ogni caso, ai sensi dell’art. 335, tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo. Gli art. 336-338 c.p.c. si occupano, infine, degli effetti della riforma o della cassazione, della sospensione dell’esecuzione e dei processi e degli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione.

Voci correlate

Appello. Diritto processuale civile

Impugnazioni. Diritto processuale penale

Opposizione di terzo

Revocazione. Diritto processuale civile

Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile

Vedi anche
Acquiescenza Accettazione di una sentenza nei confronti della quale si sia soccombenti con conseguente estinzione del potere di impugnarla (Impugnazioni. Diritto processuale civile). Nell’art. 329 del c.p.c. se ne distinguono tre forme: l’acquiescenza espressa (primo comma), ossia l’atto giuridico unilaterale con ... Impugnazioni. Diritto processuale penale Disciplinate unitariamente nel libro IX del codice di procedura penale, le impugnazioni costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che esse considerano erroneo, rilevandone i vizi di fatto o di diritto dinanzi ... Revocazione. Diritto processuale civile Nel diritto processuale, uno dei mezzi per impugnare le sentenze. Disciplinata dagli artt. 395 e ss. c.Revocazione. Diritto processuale civilec, è un’impugnazione a critica vincolata, essendo possibile solo per i motivi tassativamente indicati nell’art. 395. Sono impugnabili con la revocazione, le sentenze ... Cosa giudicata. Diritto processuale penale Contenuto di una sentenza o di un decreto penale di condanna irrevocabili. Si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale indicando con la prima espressione le sentenze divenute irrevocabili perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, con la seconda le sentenze irrevocabili ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • OPPOSIZIONE DI TERZO
  • COSA GIUDICATA
  • IMPUGNAZIONE
Altri risultati per Impugnazioni. Diritto processuale civile
  • IMPUGNAZIONE
    Enciclopedia Italiana (1933)
    Pier Franco Biemmi Si definiscono mezzi d'impugnazione delle sentenze i rimedî concessi dalla legge contro una sentenza reputata ingiusta, per ottenere il riesame della controversia mediante un processo di riparazione (opposizione del contumace, opposizione del terzo, revocazione) o di rinnovazione ...
Vocabolario
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
civile
civile agg. [dal lat. civilis, der. di civis «cittadino»]. – 1. Di cittadino, dei cittadini, considerati come parte d’uno stato e con particolare riguardo alla loro convivenza in seno allo stato: diritto c., in senso ampio, il complesso...
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