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LOCAZIONE

di Roberto MONTESSORI - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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LOCAZIONE (XXI, p. 349)

Roberto MONTESSORI

Locazione di cose (p. 350). - Col r. decr. 7 agosto 1936, n. 1531 furono dettate nuove norme sul processo d'ingiunzione e su quello per convalidazione di sfratto, abrogando la legge del 24 dicembre 1896, n. 547, sulla licenza per rilascio di beni immobili.

Se il conduttore non ha pagato il corrispettivo della locazione alle scadenze pattuite, il locatore può intimargli lo sfratto, citandolo per la convalida davanti al giudice conciliatore o al pretore del luogo dove è la cosa locata, a seconda che il valore non superi L. 1000 annue o le superi. Quando il convenuto contesti l'ammontare della somma pretesa dal locatore, il giudice può disporre il pagamento della somma non controversa e il deposito di tutta o di parte di quella controversa. Se il conduttore non ottemperi all'ordine, il giudice convalida l'intimazione di sfratto, ed emana il decreto di ingiunzione, se questo fu chiesto e si sia nei limiti della competenza del giudice conciliatore o del pretore. Qualora la causa sia di competenza del giudice adito, il processo continua per la decisione definitiva del merito; diversamente le parti sono rimesse a udienza fissa davanti all'autorità giudiziaria competente. Il locatore può intimare al conduttore la licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, citandolo per la convalida, col rispetto dei termini che siano prescritti dal contratto, dalla legge o dall'uso locale. Può farlo pure dopo la scadenza del contratto, quando per effetto di questo o di atto o intimazione precedente sia esclusa la tacita riconduzione. La citazione si fa davanti al giudice conciliatore o al pretore, secondo che il corrispettivo della locazione non superi L. 1000 annue o le superi. La citazione deve farsi davanti al pretore quando il godimento di una cosa immobile sia corrispettivo, totale o parziale, di una prestazione d'opera, qualunque sia la causa di cessazione della locazione. Se il convenuto solleva eccezioni circa la cessazione del rapporto di prestazione d'opera, è facoltà del pretore di pronunziare ordinanza esecutiva per il rilascio dell'immobile, con riserva della eccezione del convenuto. Deve pronunciare tale ordinanza ove il locatore offra cauzione. Qualora sia materia soggetta alle norme sulle controversie individuali di lavoro (r. decreto 21 maggio 1934, n. 1073) il pretore rinvia le parti davanti al giudice competente.

Qualora il conduttore, a cui fu intimata la licenza, non comparisca oppure comparendo non si opponga, il giudice convalida la licenza, ordinando al cancelliere di apporre la formula esecutiva sull'originale dell'atto. Se il conduttore comparisca e si opponga, ma le sue eccezioni non siano fondate su prova scritta e salvo che sussistano gravi motivi in contrario, il giudice emette ordinanza per il rilascio, immediatamente esecutiva, con riserva delle eccezioni del convenuto e previa cauzione.

Tutte le controversie relative ai contratti di locazione e alla loro esecuzione sono di competenza del giudice conciliatore, quando il valore non superi L. 1000, e del pretore quando non superi L. 10.000. Se la controversia riguardi la validità o la continuazione della locazione, il valore si determina secondo gli articoli 77 e 78 cod. proc. civ.

Il r. d.-legge 2 gennaio 1936, n. 274 (convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1936, n. 1692), dà norme d'eccezione per la vendita e locazione d'immobili adibiti ad albergo.

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