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PARERE

di Mario Bracci - Enciclopedia Italiana (1935)
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PARERE

Mario Bracci

. È una dichiarazione di rappresentazione, l'espressione cioè di un convincimento, di un'opinione o di un consiglio che in virtù di particolari conoscenze è manifestata da un soggetto su richiesta altrui o per volontà di legge in varie forme e con diversa efficacia.

Il parere, come dichiarazione di rappresentazione, si differenzia dalle dichiarazioni di vera e propria volontà e dalle dichiarazioni di sentimento che servono a esprimere soltanto un desiderio. Il Concetto non è esclusivo del diritto, ché ogni umano convincimento può essere espresso sotto forma di parere, ma la scienza giuridica ne ha particolarmente elaborata la nozione.

I giureconsulti romani ebbero quale loro massima attività autorevolissima il respondere a coloro che andavano a consultarli non solo su questioni giuridiche, ma anche sui più svariati dubbî della vita pratica, e, già prima dell'età imperiale, alcuni giuristi emanavano pareri che avevano vero e proprio valore di fonti di diritto (interpretationes prudentium). Nella giurisprudenza classica (v. giureconsulto) i più illustri giuristi avevano ex auctoritate principis il diritto di emanare pareri che vincolavano il giudice, in una determinata causa, con la stessa efficacia di un rescritto imperiale. Questi pareri, a parte la forma, erano vere e proprie dichiarazioni di volontà normativa, cioè atti sostanzialmente molto diversi dalla figura giuridica del parere quale si presenta nel moderno diritto.

Oggi, in Italia, l'efficacia giuridica dei pareri è varia ed è determinata dalla legge: vi sono pareri facoltativi, la cui audizione è rimessa alla facoltà dell'organo deliberante che può conformare o meno ad essi la propria azione; pareri obbligatorî, quando è imposta l'audizione, ma è facoltativo per l'organo attivo uniformarsi o meno al consiglio; pareri vincolanti, quando, oltre all'obbligo dell'audizione, esiste per l'organo deliberante quello di dare alla propria volontà, che venga eventualmente espressa per il caso speciale, il contenuto del parere. Quest'ultima categoria sembrerebbe smentire la natura di dichiarazione di rappresentazione propria del parere; ma, in realtà, non essendovi mai obbligo per l'organo deliberante di tradurre in atto il parere, la definizione non è smentita e ciò spiega perché i pareri non possano partecipare a quei fenomeni di concorso di più volontà che dànno vita ai cosiddetti atti complessi. È la volontà della legge che impone il contenuto del parere, non è la volontà dell'organo deliberante che si fonde con la dichiarazione dell'organo consultivo.

Il parere partecipa invece a quei fenomeni di semplice collaborazione di più organi che meglio si determinano, obiettivamente, con la nozione di procedimento. Il parere è un atto che si incontra nell'esercizio dell'attività legislativa, della giurisdizionale e dell'amministrativa: in quest'ultimo campo è di particolare importanza, perché costituisce esercizio di funzione di controllo.

Nella legislazione sono da ricordare i pareri del Gran Consiglio sulle proposte di legge che investono questioni di carattere costituzionale (art. 12, legge 9 dicembre 1928, n. 2693) e i pareri del Consiglio di stato sull'emanazione di norme giuridiche per regio decreto da parte del potere esecutivo (legge 31 gennaio 1926, n. 100).

Nella giurisdizione il termine "parere" è raramente usato - mentre viene esercitata in tale forma l'attività del Pubblico Ministero nella cosiddetta giurisdizione volontaria che è amministrazione sostanziale - ma in realtà forme importantissime di attività consultiva non mancano nel processo. A prescindere da qualche caso (es., art. 402 cod. proc. civ.), la funzione del perito giudiziale è funzione consultiva e lo stesso forse si può dire dell'avvocato, figura ben distinta dal procuratore che rappresenta la parte.

Nell'amministrazione la funzione consultiva di organi generali e speciali assicura un completo sistema di controlli d'ordine giuridico e tecnico. Numerosi - oltre il necessario, forse - sono i corpi consultivi centrali e locali, e di particolare importanza sono i cosiddetti "consigli superiori", che hanno di solito una particolare competenza tecnica in alcuni rami dell'amministrazione. Ma la consulenza giuridica o amministrativa generale è propria del Consiglio di stato, che mediante i suoi pareri garantisce la legalità - e, di solito, anche l'opportunità e la convenienza - degli atti amministrativi più importanti del potere centrale.

Sono anche da ricordare per la loro alta importanza pratica i pareri dell'Avvocatura dello stato che assiste con la propria consulenza giuridica tutti gli organi attivi dell'amministrazione dello stato e di moltissimi enti pubblici.

Vedi anche
Consiglio di Stato Massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione pubblica (art. 100, co. 1, Cost.), con indipendenza garantita dalla Costituzione (art. 100, co. 3, e art. 108). Profili storici. - Istituto di antica tradizione, che si ricollega al Consiglio sovrano ... Atto amministrativo Atto adottato da una pubblica amministrazione in quanto autorità. Si distingue dagli accordi, dalle convenzioni, dai contratti, che la pubblica amministrazione conclude non in posizione di autorità, ma in posizione di sostanziale parità nei confronti dell’amministrato. L’evoluzione della categoria. ... Consiglio regionale Il Consiglio regionale è l’organo rappresentativo-deliberativo della Regione (art. 121, co. 2, Cost.). Esso, insieme al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale, costituisce uno dei tre organi costituzionalmente necessari della Regione (art. 121, co. 1, Cost.). Fino al 1999, tra questi ... Consiglio superiore della magistratura Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilievo costituzionale, cui spetta il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria (civile e penale; Magistratura. Diritto costituzionale), sancite all’art. 104, co. 1, Cost. La Costituzione, infatti, ha scelto ...
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    Atto tipico della fase istruttoria del procedimento amministrativo. È previsto dalla legge quando sia necessario acquisire una valutazione, un apprezzamento o un giudizio in funzione ausiliare e preparatoria di un provvedimento di amministrazione attiva. Quando il contenuto del parere è esclusivamente ...
Vocabolario
parére²
parere2 parére2 v. intr. [lat. parēre «apparire, mostrarsi»] (pres. pàio, pari, pare, paiamo, paréte, pàiono [ant. paro, pariamo, pàrono]; pass. rem. parvi, parésti, parve, parémmo, paréste, pàrvero [ant. o poet. parsi, parse, pàrsero];...
parére¹
parere1 parére1 s. m. [infinito sostantivato del verbo seg.]. – 1. Modo particolare con cui una persona vede e giudica un determinato fatto, una situazione; opinione che si forma in merito a una questione, o al comportamento da seguire,...
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