• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

PARTI

di Antonino CONIGLIO - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
  • Condividi

PARTI

Antonino CONIGLIO

. Processo civile (XXVI, p. 418). - Il cod. proc. civ. del 1942 ha dettato norme per quelle ipotesi in cui la legittimazione ad agire non coincide con la titolarità del rapporto sostanziale. Per esempio, un'apposita disposizione ha previsto il fenomeno della cosiddetta sostituzione processuale (art. 81, cod. proc. civ.) stabilendo che i casi in cui la legittimazione ad agire spetta a persona diversa da quella a cui spetta il diritto sostanziale, costituiscono un'eccezione che va contenuta nei limiti delle norme particolari. Un'altra felice applicazione dello stesso criterio si rinviene nell'art. 111 cod. proc. civ., secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Due disposizioni sono venute (articoli 102 e 103) a dare principî direttivi ai processi con pluralità di parti. La prima (litisconsorzio necessario) stabilisce che quando una decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, esse debbono agire o essere convenute nello stesso processo, norma questa che continua una semplice applicazione della regola di legittimazione ad agire. La seconda si riferisce al litisconsorzio facoltativo, cioè ai casi in cui esistendo una connessione di cause (per l'oggetto o per il titolo), si può fare un solo processo.

Oltre ai legittimi contraddittori possono partecipare al processo altre parti eventuali o collaterali; tipico il caso di colui che interviene volontariamente (v. intervento, in questa App.). È permesso alle parti principali, se ritengono che vi sia un terzo che abbia un interesse riflesso o dipendente, di chiamarlo a partecipare al processo, senza attendere che egli intervenga spontaneamente (art. 106 cod. proc. civ.). L'interesse della parte che chiama il terzo può essere quello di essere aiutato nella difesa od anche per evitare una successiva opposizione di terzo.

Vedi anche
Opposizione di terzo L’ opposizione di terzo è l’impugnazione straordinaria riservata a coloro che non hanno assunto la qualità di parte all’interno del processo, e può essere ordinaria o revocatoria (art. 404 c.p.c.). L’opposizione ordinaria può essere proposta dal terzo avverso la sentenza esecutiva, anche non passata ... Legittimazione ad agire Nel diritto processuale civile, la legittimazione ad agire è la titolarità del diritto di azione, anche detta legitimatio ad causam; l’istituto opera sul piano soggettivo, determinando colui che ha il potere di costituire il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ...
Vocabolario
partiménto
partimento partiménto s. m. [der. di partire], ant. – 1. a. Il dividere in parti e la divisione stessa che ne è l’effetto. Anche, il luogo, la linea, il punto dove avviene o è avvenuta la divisione: il p. dei capelli, la scriminatura. b....
parto¹
parto1 parto1 agg. e s. m. – Relativo o appartenente ai Parti (gr. Πάρϑοι, lat. Parthi), antica popolazione iranica, stanziata nel territorio fra l’arco montuoso dell’Elburz e il fiume Āmū Daryā (l’antico Oxus), il Caspio e il deserto persiano:...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali