• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Risoluzione del contratto

Enciclopedia on line
  • Condividi

Scioglimento con effetto retroattivo di un contratto valido ed efficace. La retroattività, peraltro, non opera nei contratti a esecuzione periodica o continuata per le prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.). Oltre che in conseguenza di un nuovo accordo (mutuo consenso) o dell’esercizio della facoltà di recesso a opera di una delle parti del contratto (nei casi in cui tale facoltà è prevista dalla legge ovvero è consensualmente stabilita), la risoluzione si verifica, nei contratti a prestazioni corrispettive, per inadempimento di una delle parti (art. 1453-62 c.c.), per sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1463-66 c.c.) e per eccessiva onerosità (art. 1467-69 c.c.). In questi casi la risoluzione deve essere accertata e dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva. In caso di risoluzione per inadempimento, in particolare, la parte che agisce nei confronti di quella inadempiente può chiedere, a sua scelta, l’adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il legislatore privilegia l’adempimento delle obbligazioni, tanto che la risoluzione per inadempimento può anche essere chiesta quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l’adempimento, mentre l’adempimento non può più essere richiesto quando si sia domandata giudizialmente la risoluzione. La risoluzione opera, viceversa, di diritto nel caso in cui le parti inseriscano in un contratto una clausola risolutiva espressa e nel caso in cui stabiliscano per l’adempimento un termine espressamente definito essenziale dalle parti o tale risultante implicitamente per la natura o l’oggetto di una delle prestazioni. Nella prima ipotesi, la risoluzione opera non appena si verifichi l’inadempimento della obbligazione di una delle parti, anche se la parte in favore della quale la clausola è prevista, deve dichiarare di avvalersene; nel secondo caso, la risoluzione opera automaticamente alla scadenza del termine e la parte in favore della quale è fissato il termine può, se vuole, esigere la prestazione mediante comunicazione da effettuare entro tre giorni dalla scadenza del termine. La risoluzione opera di diritto anche allorquando una parte si avvalga della facoltà, di carattere generale (art. 1454 c.c.), di intimare alla parte inadempiente con atto scritto di fornire la propria prestazione in un termine non inferiore a 15 giorni, con l’avvertenza che, in difetto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Voci correlate

Contratto

Mutuo dissenso

Recesso

Vedi anche
Recesso anatomia In anatomia umana e comparata, termine usato per indicare depressioni, fossette, cavità a fondo cieco o formazioni simili, di natura ossea, connettivale o sierosa che per lo più danno ricetto a piccole formazioni anatomiche generalmente importanti. Recesso cocleare, recesso ellittico, ... Mutuo Il mutuo (artt. 1813-1822 c.c.) è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili all’altra parte (mutuatario), che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è un contratto ... Condizione La condizione è un avvenimento futuro e incerto, dall’avveramento del quale viene fatta dipendere l’efficacia del negozio giuridico ovvero la risoluzione del rapporto con questo costituito. È un elemento accidentale del negozio giuridico. S’identifica, oltre che per la proiezione nel futuro dell’avvenimento ... Trascrizione Forma di pubblicità propria degli atti riguardanti la situazione giuridica dei beni immobili e di alcuni beni mobili particolari, intesa a rendere legalmente conoscibile ai terzi la situazione giuridica dei beni in questione e le relative vicende. A siffatta finalità si accompagna l’interesse pubblico ...
Tag
  • CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
  • INADEMPIMENTO
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
risoluzióne
risoluzione risoluzióne (ant. resoluzióne) s. f. [dal lat. tardo resolutio -onis «scioglimento, annullamento», der. di resolvĕre «risolvere», part. pass. resolutus]. – 1. L’azione di risolvere, il fatto di venire risolto, nel sign. di sciogliere...
contratto di espansione
contratto di espansione loc. s.le m. Strumento di programmazione aziendale, basato su un accordo tra impresa e governo, che consente anche di programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale indicare il numero dei lavoratori da assumere...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali