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Società costituite all’estero

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Società costituite all’estero

Le società costituite all’estero sono, di norma, disciplinate dalla legge dello Stato in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Tuttavia, se tali società operano essenzialmente in Italia o stabiliscono in Italia la propria sede amministrativa, soggiacciono integralmente alla disciplina nazionale, anche con riguardo alle regole di costituzione e di estinzione. Al contrario, se tali società stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alla legge italiana per ciò che riguarda la pubblicità degli atti sociali, l’esercizio dell’impresa e l’osservanza di particolari condizioni (art. 2507 ss. c.c.). Con riguardo a tali aspetti, si applica in via analogica la disciplina delle società per azioni, se le società estere sono costituite secondo un tipo legale diverso da quelli previsti dalla disciplina nazionale. In ogni caso, tali società devono pubblicare, con le forme previste dalla legge nazionale per la pubblicità degli atti sociali, i dati identificativi delle persone che le rappresentano stabilmente in Italia, con indicazione dei relativi poteri. Fino all’adempimento di queste formalità, per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente e illimitatamente coloro che agiscono in nome della società.

Voci correlate

Società. Diritto dell’Unione Europea

Società

Vedi anche
Diritto dell’Unione Europea Diritto dell’Unione Europea L’insieme delle norme poste in essere dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea (UE) (Trattato sull’Unione Europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), e il diritto derivante da questi Trattati e dalle fonti atipiche costituisce un diritto di tipo particolare ... Adempimento Esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, disciplinata dal Codice civile agli art. 1176-1200. Per aversi adempimento è necessario che il comportamento sia del tutto conforme al contenuto dell’obbligo, anche per le modalità temporali e di luogo, sia imputabile al debitore ... Rappresentanza. Diritto civile Con la rappresentanza si opera una delle più importanti fattispecie della collaborazione giuridica in quanto si realizza un fenomeno in cui diversi soggetti dell’ordinamento giuridico direttamente interessati o indirettamente partecipi di un interesse cooperano per il raggiungimento di un fine che è ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ...
Categorie
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • SOCIETÀ PER AZIONI
  • UNIONE EUROPEA
  • ITALIA
Vocabolario
compagnìa
compagnia compagnìa s. f. [der. di compagno2]. – 1. a. La condizione dell’essere compagni, lo stare insieme, in contrapposizione all’essere o allo stare solo: amare la c., star volentieri insieme con altri; desiderare la c.; cercare compagnia;...
istituto
istituto (ant. instituto) s. m. [dal lat. institutum (der. di instituĕre: v. istituire), propr. «ciò che è stato stabilito», e in partic. «proposito, scopo», «norma, principio, ordinamento della vita privata o pubblica derivato dai costumi,...
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