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Sospensione del rapporto di lavoro

Enciclopedia on line
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La sospensione del rapporto di lavoro si verifica quando, pur non potendo aver corso la prestazione, il rapporto resta giuridicamente in vita, e si differenzia strutturalmente dall’interruzione della prestazione riconducibile al riposo. Tra le cause di sospensione, si distingue tra quelle che si verificano nella sfera del lavoratore, quelle che rientrano nella sfera del datore di lavoro e le cause concordate. In quest’ultimo caso la sospensione del lavoro e della retribuzione è concordata, al di fuori delle ipotesi legali e collettive, dalle parti del rapporto individuale, con onere della prova di tale accordo, a carico del datore di lavoro convenuto in giudizio per il pagamento della retribuzione, altrimenti dovuta a causa della situazione di mora credendi. Per quanto riguarda le cause che cadono nella sfera del lavoratore, le ipotesi più rilevanti sono quelle disciplinate agli art. 2110-11 c.c., che regolano gli effetti sul rapporto di lavoro di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare. Ai fini della sospensione del rapporto di lavoro rileva la malattia che sia impeditiva dell’adempimento della prestazione, ossia che renda inabile il lavoratore alla svolgimento delle specifiche mansioni dedotte in contratto (art. 2, l. 33/1980). A proposito del servizio militare occorre distinguere la chiamata di leva dal richiamo alle armi. Per il servizio di leva, ormai abolito, era prevista la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, né indennità, ma solo con il computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio. Per il richiamo alle armi, invece, è prevista la conservazione del posto di lavoro, con computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio, e con diritto alla retribuzione o a un’equivalente indennità mensile (per un periodo pari a 2 mesi e, successivamente, un’indennità mensile pari alla differenza tra il trattamento economico militare e quello derivante dal rapporto di lavoro) ex art. 2111, co. 2, c.c.; l. 370/1975. Altra causa di sospensione del rapporto di lavoro è la partecipazione dei lavoratori ai seggi elettorali, a oggi equiparata «a tutti gli effetti» a giorni di attività lavorativa (art. 11, l. 53/1990). La sospensione del rapporto di lavoro nella sfera del lavoratore può essere dovuta anche alla soddisfazione di bisogni familiari (Permessi e aspettative del lavoratore). In tale ambito si distingue tra sospensioni retribuite e sospensioni non retribuite. Tra le prime: il congedo per matrimonio e il permesso in caso di decesso, o documentata infermità, del coniuge (o del convivente stabile) o di un parente entro il secondo grado; le seconde, invece, sono solo computate ai fini dell’anzianità di servizio, e possono essere continuative o frazionate, per un periodo massimo di due anni, con conservazione del posto, per gravi e documentati motivi familiari (fra i quali una serie di patologie individuate con decreto ministeriale). Altre forme di sospensione del rapporto per cause relative al lavoratore, si verificano per i cosiddetti congedi formativi (l. 53/2000) e per le donazioni del sangue e di emocomponenti (art. 1, l. 584/1967). Tra le ipotesi di sospensione in conseguenza di eventi rientranti nella sfera del datore di lavoro, vanno ricordate la temporanea difficoltà dell’impresa, per es. riconducibile alla mancanza di materie prime, o altre forme di discontinuità produttiva, fino alla vera e propria impossibilità sopravvenuta (civilisticamente intesa). Gran parte di tali ipotesi è oggetto di una regolamentazione legislativa che tende a ‘socializzare’ il rischio d’impresa, con l’intervento della cassa integrazione guadagni. Altre importanti ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro attengono, infine, al diritto sindacale (Sciopero; Serrata).

Voci correlate

Permessi e aspettative del lavoratore

Sciopero

Serrata

Vedi anche
sospensione chimica Sistema disperso liquido-solido, nel quale il solido costituisce la fase dispersa; a seconda delle dimensioni delle particelle solide si va dalle sospensione grossolane alle sospensione colloidali. diritto 1. Procedura civile Temporaneo arresto del processo civile disposto dal giudice nell’attesa ... Contratto di inserimento Contratto di lavoro subordinato a causa mista, in cui allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge la realizzazione di un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, finalizzato all’inserimento o reinserimento nel mercato ... Cassa integrazione guadagni Sistema di garanzia del reddito da lavoro, gestito dall’INPS, le cui radici storiche risalgono al 1945. Ha perseguito l’obiettivo della salvaguardia economica dei lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa, determinate da eventi transitori e non imputabili alla ... Sciopero Astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi. Ai sensi del’art. 40 Cost. lo sciopero «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»; tali leggi non sono mai state emanate, fatta eccezione per alcune norme particolari per gli addetti agli impianti ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
  • IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
  • PUERPERIO
Vocabolario
sospensióne
sospensione sospensióne s. f. [dal lat. suspensio -onis, der. di suspensus, part. pass. di suspendĕre «sospendere»]. – 1. a. Il fatto di appendere, d’essere appeso: lampada a s., o anche semplicem. sospensione, lampada da appendere al soffitto...
àcqua
acqua àcqua (ant. àqua) s. f. [lat. aqua]. – 1. Composto chimico di formula H2O (costituito cioè di idrogeno e ossigeno in rapporto di 2:1), diffuso in natura nei suoi tre stati d’aggregazione: solido, liquido e aeriforme; nel linguaggio...
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