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testamento

Dizionario di Storia (2011)
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testamento


Nell’Antico Oriente il t. è sconosciuto: ereditano ex lege i figli del defunto. L’istituto era forse noto in Magna Grecia già prima del 6° sec. a.C., e in Attica preesisteva a Solone, al quale la tradizione attribuisce la paternità di alcune sue limitazioni. Nel diritto romano il t. è, in origine, atto col quale il pater familias, nominando erede il più degno tra i suoi filii, a lui trasmette la potestà sulla famiglia. In epoca storica diventa un negozio unilaterale e revocabile, con cui taluno designa a succedergli mortis causa nel patrimonio una o più persone. Vi sono vari tipi di t. che tuttavia riportano sempre tre elementi: la capacità del testatore, dell’erede, dei testimoni; la heredis institutio: il t. romano non può esistere, se non sia nominato un erede, e non può pertanto esaurirsi in una serie di legati; la forma, cioè l’uso di formule solenni, senza le quali non v’è heredis institutio. Contenuto del t. sono quindi la nomina di eredi (necessariamente) e (eventualmente) di legatari, tutori, fedecommissari e la manumissione di schiavi. Il primo Medioevo non ignora la parola testamentum, ma conosce in realtà un istituto ben diverso dal tipo romano: il t. è adoperato essenzialmente per ordinare lasciti pii, ispirati dalla religione cristiana; manca pertanto l’istituzione d’erede e si hanno solo legati. L’idea romana del t. risorge nel Basso Medioevo col ritorno alla luce dei testi giustinianei, non senza, però, che rimangano tracce delle norme anteriori: così si accetta nella pratica, con qualche sforzo, il requisito della revocabilità, e la libertà testamentaria è limitata dalla distinzione tra beni aviti e beni acquisiti. Si afferma il t. nuncupativo, per cui il disponente dichiara la propria volontà dinanzi al notaio e a sette testimoni, e il notaio redige quindi uno scritto (ad probationem). È questo il t. pubblico per eccellenza anche se resiste la possibilità del t. olografo, scritto direttamente dal testatore stesso.

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Successione a causa di morte Successione a causa di morte Molto in generale, il termine successione indica un fenomeno squisitamente giuridico per il quale un soggetto subentra ad altro soggetto in un complesso di rapporti giuridici patrimoniali ovvero in un rapporto giuridico patrimoniale singolo, restando oggettivamente inalterata ... Legato Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione ... Persona fisica e persona giuridica Nel linguaggio giuridico, con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi. La persona fisica viene a esistenza nel ... patrimonio Il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede. diritto 1. Diritto civile Nell’accezione giuridica, che riprende quella del diritto giustinianeo, l’insieme di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un soggetto e aventi valore economico. Con riferimento ...
Categorie
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Vocabolario
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