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ADULTERIO

di Giuseppe Bettiol - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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ADULTERIO (I, p. 561)

Giuseppe Bettiol

L'espressione "diritto ecclesiastico" è usata in senso lato, di "diritto della Chiesa" (diritto canonico).

Diritto vigente. - Il delitto di adulterio è previsto negli articoli 559, 560, 561, 562, 563 del codice penale del 1930 (tit. XI, Dei delitti contro la famiglia; capo 10, Dei delitti contro il matrimonio). Queste disposizioni legislative distinguono il delitto di adulterio commesso dalla moglie da quello di concubinato perpetrato dal marito. La violazione della fedeltà coniugale compiuta dal marito, per essere punita, deve assurgere a concubinato, cioè a relazione sessuale abituale con donna diversa dalla moglie.

La moglie adultera è punita con la reclusione sino a un anno; con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. Nel caso di relazione adulterina la pena è della reclusione sino a due anni. Il delitto è punibile a querela del marito.

Il fatto del delitto di concubinato consiste nel tenere una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove; la pena è della reclusione sino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.

La legge prevede dei casi particolari di non punibilità: non è punibile per delitto di adulterio la moglie se il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione o abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei; non è punibile per adulterio o concubinato il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato. Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge, o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

Cause di estinzione del reato sono: la remissione della querela anche se intervenuta dopo la condanna; la morte del coniuge offeso; l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Pena accessoria per il delitto di concubinato è la perdita dell'autorità maritale.

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Tag
  • REMISSIONE DELLA QUERELA
  • DIRITTO ECCLESIASTICO
  • DIRITTO CANONICO
  • PROSTITUZIONE
  • CONCUBINATO
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