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Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è un’autorità amministrativa indipendente istituita con l. 216/1974. Esercita le funzioni di vigilanza sugli intermediari che operano nel mercato finanziario e di controllo sulle attività che si svolgono nei mercati regolamentati e sulle operazioni di sollecitazione all’investimento in prodotti finanziari da chiunque promosse, rivolte al pubblico dei risparmiatori.

Vigilanza. - La funzione di vigilanza sugli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento è attribuita dall’art. 5 del d. dgs. 58/1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria), che stabilisce la ripartizione delle competenze tra le due autorità di vigilanza del settore (CONSOB e Banca d’Italia) sulla base di un criterio funzionale. In particolare, alla CONSOB spetta la vigilanza in relazione alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari nei confronti dei clienti, mentre alla Banca d’Italia compete il controllo sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio. Entrambe le autorità vigilano, nelle materie di rispettiva competenza, su tutti i soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, indipendentemente dalla loro natura, purché svolgano attività di intermediazione finanziaria.Tra le varie modalità con cui viene esercitata la vigilanza, una consiste nell’emanazione di regolamenti di carattere generale, che la CONSOB dispone dopo aver sentito la Banca d’Italia (vigilanza regolamentare). La CONSOB esercita altresì una vigilanza informativa e una vigilanza ispettiva, consistenti, rispettivamente, nella richiesta di dati e notizie agli intermediari e nell’effettuazione di ispezioni (periodiche o straordinarie) presso le loro sedi.

Sollecitazione all’investimento. - In materia di operazioni di sollecitazione all’investimento, la CONSOB esercita un controllo sull’informazione fornita al mercato, al fine di tutelare il pubblico dei risparmiatori e di consentire a ciascun investitore di effettuare una consapevole scelta di investimento. A tale proposito è prevista la preventiva comunicazione alla CONSOB di un prospetto informativo contenente notizie sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di chi emette i titoli offerti nella sollecitazione, nonché sulle caratteristiche dei prodotti offerti (art. 94 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria). La CONSOB può indicare agli offerenti, entro 15 giorni dalla comunicazione, eventuali informazioni integrative da inserire nel prospetto e può sospendere o vietare del tutto la sollecitazione in caso di fondato sospetto o di accertata violazione delle disposizioni di legge.

Società con azioni quotate. - Con riferimento alle società per azioni i cui titoli siano quotati in un mercato regolamentato italiano, la CONSOB esercita un preliminare controllo sul prospetto di quotazione, verificandone la conformità al contenuto stabilito con apposito regolamento e indicando all’emittente eventuali informazioni integrative (art. 113 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria). Essa vigila, inoltre, sulla comunicazione da parte delle società quotate delle cosiddette informazioni privilegiate (suscettibili di influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari) e può richiedere agli organi amministrativi e di controllo la comunicazione al pubblico di ulteriori notizie e documenti.

Funzionamento dei mercati regolamentati. - Alla CONSOB spetta anche una competenza generale in tema di funzionamento e di organizzazione dei mercati regolamentati e in particolare il potere di autorizzare l’esercizio di tali mercati da parte delle società di gestione quando ricorrano le condizioni previste con apposito regolamento (art. 61 e 63 testo unico in materia di intermediazione finanziaria). Parimenti compete alla CONSOB la vigilanza sui mercati regolamentati e sulle società che li gestiscono al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Voci correlate

Società con azioni quotate nei mercati regolamentati

Offerte pubbliche di acquisto

Vedi anche
diritto dei mercati finanziari Complesso delle norme previste dal mercati finanziari, diritto deil. 24 febbr. 1998 n. 58 e ispirate alla privatizzazione dell'attività di gestione dei mercati regolamentati (luoghi di scambio di valori economici e di informazioni). La gestione dei mercati finanziari è affidata ad apposite società vigilate ... Autorità amministrative indipendenti Autorità amministrative indipendenti Per autorità amministrative indipendenti si intendono generalmente, nell’ordinamento italiano, quei soggetti o enti pubblici, istituiti con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o di alto contenuto tecnico (concorrenza, ... Società con azioni quotate nei mercati regolamentati Società con azioni quotate nei mercati regolamentati Sono una particolare categoria di società per azioni e, segnatamente, delle società per azioni “aperte”, quelle, cioè, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per le società con titoli quotati in mercati regolamentati, sono previste ... economia Complesso delle risorse (terre, materie prime, energie naturali, impianti, denaro, capacità produttiva) e delle attività rivolte alla loro utilizzazione, di una regione, uno Stato, un continente, il mondo intero. Anche uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere il massimo ...
Categorie
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
  • ISTITUZIONI ENTI MINISTERI in Diritto
Tag
  • AUTORITÀ AMMINISTRATIVA INDIPENDENTE
  • INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
  • MERCATO REGOLAMENTATO
  • MERCATO FINANZIARIO
  • SOCIETÀ PER AZIONI
Altri risultati per Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
  • CONSOB [Commissione Nazionale per le Società e la Borsa]
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    CONSOB [Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa] CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa)  Ente pubblico istituito con l. 216/1974. Esercita le funzioni di vigilanza sugli intermediari che operano nel mercato finanziario e di controllo sulle attività che si svolgono nei mercati ...
Vocabolario
bórsa¹
borsa1 bórsa1 s. f. [lat. tardo bŭrsa, dal gr. βύρσα «pelle, otre di pelle»]. – 1. a. In origine, sacchetto di pelle o di stoffa, di varia foggia e grandezza, usato per portare con sé denaro o altri oggetti. Attualmente il termine designa...
bórsa²
borsa2 bórsa2 s. f. [prob. da una piazza della città belga di Bruges, ritrovo di commercianti, nella quale sorgeva un palazzo abitato fin dal sec. 14° dalla famiglia di mercanti veneti Della Borsa (in oland. Van der Burse); il nome passò...
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