• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

DANNEGGIAMENTO

di Giovanni Novelli - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
  • Condividi

DANNEGGIAMENTO

Giovanni Novelli

Con questo reato il legislatore garantisce l'interesse sociale della tutela della proprietà contro le azioni, diverse dall'appropriazione, che tendono ad annullarne o menomarne l'utilità. Perché sussista questo reato non è necessario lo scopo di lucro.

L'art. 635 stabilisce: "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a un anno o con la multa sino a lire tremila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1° con violenza alla persona o con minaccia; 2° da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli art. 330, 331 e 333; 3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7° dell'articolo 625; 4° sopra opere destinate all'irrigazione; 5° sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". Elemento costitutivo del reato è il danno. Basta il dolo generico, ossia la cosciente volontà di distruggere, di disperdere, deteriorare o rendere inservibile, in tutto o in parte, la cosa mobile o immobile altrui, senza che sia necessario il fine specifico di nuocere o di trarne profitto.

L'imputabilità è a titolo di dolo; il danneggiamento colposo può dar luogo solo a un'azione di risarcimento civile. Viene meno questo reato, quando vi è il consenso della parte offesa, espresso o tacito, trattandosi di violazione di diritto completamente disponibile. A questa forma principale di danneggiamento ne sono annodate altre speciali negli art. 636, 637, 638, 639.

Vedi anche
Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... Imputabilità L’art. 85 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto di reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile,  cioè non era in grado di intendere e di volere. Le cause che escludono o incidono sulla imputabilità sono tassativamente indicate dal codice penale: vizio totale di mente ... Dolo. Diritto penale Elemento soggettivo del reato. È previsto in generale per i delitti (art. 42, comma 2 e 3, c.p.), salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale e oggettiva espressamente disposte dalla legge, e in alternativa alla colpa per le contravvenzioni (art. 42, ult. co., c.p.). Come si evince ... colpa Diritto Diritto civile La lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità, sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per c. (art. 2043 c.c.). In tale settore del diritto la c. assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento dell’illecito ...
Tag
  • IMPUTABILITÀ
  • DOLO
Vocabolario
danneggiaménto
danneggiamento danneggiaménto s. m. [der. di danneggiare]. – Azione, effetto del danneggiare. Ha sign. più ristretto del verbo, in quanto indica l’azione di persona che rechi danno a cose concrete, altrui o proprie; in partic., e con riguardo...
danneggiare
danneggiare v. tr. [der. di danno] (io dannéggio, ecc.). – Nuocere a persona o cosa recando danno: la grandine ha danneggiato le viti; l’abuso degli alcolici danneggia la salute; d. gli interessi, il buon nome di qualcuno. In partic., guastare,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali