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Offerta al pubblico

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Con questa espressione si indicano comunemente due istituti giuridici diversi tra loro: l’offerta di un contratto alla generalità e la vera e propria offerta o promessa al pubblico. La prima è fatta nei confronti non di uno o più destinatari determinati, ma di una generalità di persone nella quale è il destinatario: esempi sono le esposizioni di merci nelle vetrine, il collocamento di apparecchi automatici in luogo pubblico, l’emissione di prestiti pubblici e di obbligazioni commerciali. Il suo trattamento è quello dell’offerta di contratto in generale (art. 1336 c.c.) con la particolare disposizione, richiesta dalla indeterminatezza del destinatario, che la revoca dell’offerta, se fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia (art. 1336, co. 2, c.c.). L’offerta (o promessa) al pubblico è invece atto unilaterale negoziale, consistente nella promessa di una prestazione a favore di chi nel pubblico si trovi nella situazione indicata nell’offerta o compia un determinato atto (per es., la promessa di ricompensa per il ritrovamento di persone o cose). Essa vincola il promittente non appena la promessa sia resa pubblica e non può essere revocata prima che spiri il termine precisato a norma dell’art. 1989 c.c. Eccezionalmente l’offerta al pubblico può essere revocata prima dei termini, soltanto per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma dell’offerta, o in forma equivalente. In nessun caso, comunque, quando la situazione o l’atto considerati nell’offerta si siano già prodotti, la revoca può avere efficacia (art. 1990 c.c.). Se l’azione prevista sia stata compiuta da più persone separatamente e la situazione considerata si presenti comune a più persone, la prestazione promessa, quando sia unica, deve essere effettuata nei confronti di colui che per primo ne abbia dato notizia al promittente (art. 1991 c.c.).

Voci correlate

Contratto

Offerta. Diritto civile

Obbligazione

Vedi anche
Contratto di società Contratto di società In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società ... Società a responsabilità limitata Società a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata (s.Societa a responsabilita limitatal.) è una società di capitali, disciplinata dagli artt. 2462-83 c.c., che si costituisce con un capitale sociale di almeno 10.000 euro. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate ... offerta Quantità di un bene o servizio che si è disposti a cedere contro un dato corrispettivo, per lo più contro moneta a un dato prezzo. ● Nel linguaggio della pubblicità e del commercio il termine, seguito da una specificazione, indica il modo in cui viene effettuata la diffusione di un prodotto o di una ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • DIRITTO CIVILE
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
offèrta
offerta offèrta s. f. [der. di offerto, part. pass. di offrire]. – 1. a. L’atto di offrire: o. di denaro; o. di aiuto; o. spontanea; fare o. di qualche cosa o, assol., fare un’o. (con accezioni partic., fare o. di sé, della propria persona,...
pubblicità
pubblicita pubblicità s. f. [dal fr. publicité, der. di public «pubblico1»]. – 1. Il fatto d’essere pubblico, di svolgersi alla presenza del pubblico: p. del dibattimento, nel processo penale; p. delle udienze giudiziarie; p. delle sedute...
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