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Giudizio di rinvio

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Giudizio che ha luogo a seguito della sentenza della Corte di cassazione quando questa, accogliendo il ricorso, abbia cassato la sentenza impugnata e non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per poter decidere essa stessa nel merito (art. 384, 2° co., ultima parte, c.p.c.).

Il rinvio è disposto di regola verso un giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata; quando all’opposto avviene nei confronti di un giudice di grado diverso si parla di rinvio improprio (art. 383 c.p.c.). Funzione del giudizio di rinvio è quella di permettere al processo di giungere a una sentenza di merito che attribuisca in via definitiva il bene della vita oggetto della controversia. Trattasi dunque della fase rescissoria che segue all’annullamento (giudizio rescindente) della sentenza, nella quale, da un lato, il giudice deve attenersi al principio di diritto formulato dalla Corte (art. 384, 2° co., prima parte, c.p.c.) mentre, dall’altro, le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel precedente gradi di merito, salvo che la necessità opposta non dipenda dalla sentenza cassata (art. 394, ult. co., c.p.c.), circostanza, questa, che potrebbe verificarsi, per esempio, quando la cassazione sia stata giustificata da una diversa qualificazione giuridica del rapporto mai prospettata in precedenza. Del pari l’ampiezza delle attività che possono svolgersi in tale giudizio va modulata sui concreti motivi di accoglimento del ricorso: minima in taluni casi, massima in altri, come quando la cassazione sia stata dovuta da un vizio di integrazione del contraddittorio in grado d’appello (art. 331 c.p.c.); è comunque sempre ammesso il giuramento decisorio.

L’estinzione del giudizio di rinvio o la sua mancata riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. estingue tutto il processo, travolgendo anche la sentenza di primo grado riformata dalla sentenza poi cassata; il principio di diritto, tuttavia, conserva efficacia nell’eventuale giudizio successivo instaurato dalle parti.

Voci correlate

Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile

Vedi anche
appello 1. Diritto processuale penale Mezzo di impugnazione non previsto in Costituzione, ma introdotto con legge ordinaria, attraverso cui le parti che vi abbiano interesse e considerino viziata, per motivi di fatto o di diritto, la sentenza di primo grado, possono sottoporre uno o più capi del provvedimento ... Corte di cassazione Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola conflitti di competenza e di attribuzione, adempiendo agli altri compiti conferitigli dalla legge ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • GIURAMENTO DECISORIO
  • CORTE DI CASSAZIONE
Vocabolario
rinvìo
rinvio rinvìo s. m. [der. di rinviare]. – L’azione e l’atto di rinviare, il fatto di venire rinviato, solo nei sign. del n. 1 del verbo. In partic.: 1. Nel gioco del calcio, della pallamano e in altri sport, il tiro con cui un giocatore...
rinvïare
rinviare rinvïare v. tr. [comp. di r- e inviare] (io rinvìo, ecc.). – 1. a. Inviare di nuovo; inviare in restituzione, indietro: mi ha rinviato con un vaglia la somma che gli avevo prestato; rinviò il fattorino senza consegnargli nessuna...
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