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Improcedibilità

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Nel processo civile, ragione ostativa all’esame dell’atto introduttivo del giudizio da parte del magistrato, sia in primo grado (art. 5, 1° co., d.lgs. n. 28/2010), sia nelle fasi di gravame (artt. 348, 369, 399 c.p.c.; Impugnazioni. Diritto processuale civile). Muovendo da tale ipotesi, si ritiene generalmente che la causa dell’improcedibilità sia sempre ascrivibile a un’omessa attività della parte istante, quale, per esempio, il mancato deposito dell’atto nei termini prescritti, ma si trascura di considerare come, in via ulteriore rispetto alle norme finora richiamate, nell’ambito di applicazione dell’istituto dovrebbero rientrare anche ipotesi innominate, tra le quali assumono particolare rilievo i casi di cessata materia del contendere. Laddove si accetti tale estensione e se ne analizzino le singole fattispecie (transazione intervenuta tra le parti, perimento del bene, pagamento della sanzione amministrativa), si constata facilmente come esse rispondano a una ratio diversa dall’inattività, e non riconducibile a unità: da qui la difficoltà di individuare con precisione il tratto caratterizzante l’istituto. Anche a seguito di tale precisazione, rimane comunque fermo che, diversamente da quanto si riscontra in tema di inammissibilità, le cause di improcedibilità non sono mai riconducibili al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, ma attengono sempre a un’attività estrinseca e successiva rispetto a tale atto.

Per quanto attiene agli effetti dell’improcedibilità è necessario distinguere: la dichiarazione di improcedibilità dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio non impedisce la riproposizione della domanda, dal momento che la chiusura del giudizio in rito non estingue il diritto di azione; al contrario, l’improcedibilità dell’atto di impugnazione consuma il relativo potere, anche se il termine non è ancora scaduto (art. 387 c.p.c.), con conseguente passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata.

Voci correlate

Impugnazioni. Diritto processuale civile

Inammissibilità

Vedi anche
Cosa giudicata. Diritto processuale penale Contenuto di una sentenza o di un decreto penale di condanna irrevocabili. Si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale indicando con la prima espressione le sentenze divenute irrevocabili perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, con la seconda le sentenze irrevocabili ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... Prescrizione. Diritto penale La prescrizione del reato (artt. 157-161 c.Prescrizione. Diritto penale) determina l’estinzione dello stesso sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo (Estinzione del reato e delle pene). La ratio di questo istituto risiede nel fatto che, a distanza di molto tempo, viene meno ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • PASSAGGIO IN GIUDICATO
  • IMPUGNAZIONE
Vocabolario
improcedibilità
improcedibilita improcedibilità s. f. [der. di improcedibile]. – Nel linguaggio giur., con riferimento a una domanda giudiziale, l’essere improcedibile: i. di un appello.
tenuità del fatto
tenuita del fatto tenuità del fatto loc. s.le f. Nell'àmbito della giustizia penale, caratteristica di un fatto scarsamente offensivo, commesso o provocato occasionalmente, che produce pericoli o danni lievi e pertanto può determinare l'improcedibilità...
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