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Motivazione. Diritto processuale civile

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L’art. 111 Cost. stabilisce che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». In ossequio a tale prescrizione il codice di procedura civile esige che la sentenza contenga la concisa esposizione «dei motivi in fatto e in diritto della decisione» e che l’ordinanza sia «succintamente motivata» (art. 132, 134). Per quanto concerne il decreto, se da un lato è vero che a norma dell’art. 135, co. 4°, «il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge», dall’altro è altresì vero che le singole previsioni di legge che non contemplano la motivazione del decreto sono riferibili soprattutto a casi in cui può escludersi la natura giurisdizionale del decreto il quale riveste per lo più i caratteri di un provvedimento di natura amministrativa. In tali casi pertanto può escludersi qualsiasi contrasto con l’art. 111.

L’obbligo della motivazione assolve alla funzione di assicurare in concreto il perseguimento di diversi principi costituzionali in tema di giurisdizione, quali il diritto di difesa, l’indipendenza del giudice e la sua soggezione alla legge, nonché il principio di legalità. Ai sensi dell’art. 118, co. 1°, disposizioni di attuazione del c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. In essa debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati, e in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici (art. 118).

La violazione dell’obbligo di motivazione determina l’invalidità del provvedimento giurisdizionale e può essere fatta valere attraverso il sistema delle impugnazioni (Nullità. Diritto processuale civile; Impugnazioni. Diritto processuale civile). Per quanto riguarda il ricorso per cassazione, in particolare, l’art. 360 prevede quale motivo di impugnazione l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Voci correlate

Provvedimento. Diritto processuale civile

Sentenza. Diritto processuale civile

Ordinanza. Diritto processuale civile

Decreto. Diritto processuale civile

Vedi anche
Provvedimento decisorio Nel diritto, quel provvedimento che decide una controversia. Il provvedimento decisorio per eccellenza è la sentenza di merito con la quale il giudice definisce la controversia innanzi a lui proposta (art. 132 c.p.c.). Tuttavia, non mancano casi in cui la funzione decisoria è esercitata dal giudice ... validità validità In diritto, conformità di un atto giuridico al tipo astratto definito dalla legge e idoneità dello stesso a produrre gli effetti ai quali è destinato. Con significato più astratto, nella teoria generale del diritto, il criterio in base al quale si stabilisce che una norma è valida, o perché ... Impugnazioni. Diritto processuale penale Disciplinate unitariamente nel libro IX del codice di procedura penale, le impugnazioni costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che esse considerano erroneo, rilevandone i vizi di fatto o di diritto dinanzi ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • CODICE DI PROCEDURA CIVILE
  • PRINCIPIO DI LEGALITÀ
  • IMPUGNAZIONE
Vocabolario
motivazióne
motivazione motivazióne s. f. [der. di motivare; nel sign. 2, per influenza dell’ingl. motivation]. – 1. L’atto del motivare; in partic., nel linguaggio burocr., esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione del giudice,...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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