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Registro delle imprese

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È uno strumento previsto dal codice civile del 1942 per consentire a chiunque di ottenere delle informazioni veritiere sugli imprenditori operanti nel mercato. Entrato in funzione nel 1997, è stato preceduto da un regime transitorio composto dall’iscrizione di alcuni atti e fatti riguardanti le imprese nei registri di cancelleria dei tribunali, nel registri delle ditte, nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e a Responsabilità limitata (BUSARL) e nel Bollettino ufficiale delle Società Cooperative (BUSC). Il registro delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio di tutta Italia e può essere aggiornato o consultato anche per via informatica. L’operato dell’ufficio preposto alla gestione del registro è sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede la Camera di commercio presa in considerazione.

Articolazione interna. - Il registro delle imprese è articolato in una sezione ordinaria e in più sezioni speciali, riservate ad accogliere le informazioni previste da specifiche norme di legge.

In particolare, la prima sezione riguarda: a) gli imprenditori individuali commerciali non piccoli; b) tutte le società, fuorché la società semplice, e a prescindere dall’oggetto sociale; c) i consorzi con attività esterna; d) i GEIE con sede in Italia; e) gli enti pubblici con oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale; f) le società estere con sede amministrativa od oggetto principale dell’attività in Italia.

Le sezioni speciali concernono: a) gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori commerciali, la società semplice, gli artigiani; b) le società tra professionisti; c) i legami di gruppo.

Effetti dell’iscrizione. - Ad eccezione degli atti riguardanti gli artigiani e i piccoli imprenditori commerciali, per i quali l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia di mera pubblicità notizia, per tutti gli altri l’inserimento nel registro delle imprese equivale a rendere opponibile la conoscenza dell’atto ai terzi (cosiddetta pubblicità legale), o, nel caso dell’atto costitutivo delle società di capitali, a far nascere l’impresa, sia nei confronti degli aspiranti soci sia dei terzi. In assenza di iscrizione di un atto, imposta dalla legge, si incorre in una sanzione pecuniaria amministrativa, e la conoscenza dello stesso da parte di terzi può essere ancora provata, purché con altri mezzi.

Per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la mancanza dell’iscrizione del loro atto costitutivo nel registro delle imprese è causa di irregolarità, con conseguente esclusione del regime di autonomia patrimoniale proprio di questi tipi di società, sicché ai soci viene applicato il regime meno favorevole della società semplice.

Voci correlate

Pubblicità. Diritto Civile

Vedi anche
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Vocabolario
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